N. 97 – I premi e i castighi pubblici dignificano e stimolano? Oppure corrompono e umiliano?

AMBIENTI, COSTUMI, CIVILTÀ

 

“Catolicismo”, Campos (Rio de Janeiro), Nº 97 – Gennaio 1959

 

di Plinio Corrêa de Oliveira

 

Un amico di questo giornale ci ha chiesto di pronunciarci sul fatto che in vari collegi si stia abolendo l’uso di conferire premi ai migliori alunni. Alla radice di questo fatto vi sarebbe l’idea che l’assegnazione pubblica di ricompense sia doppiamente nociva: in coloro che ne beneficiano eccita la vanità, e negli altri sviluppa un complesso di colpa o di inferiorità.
Poiché questo tema riguarda essenzialmente il mantenimento della sanità degli ambienti, implica una valutazione di costumi venerabili ed è fondamentale nella vita di una civiltà, abbiamo deciso di trattarlo in questa sezione.
Del resto, questo problema supera, e di molto, l’ambito scolastico, e tocca direttamente quello degli onori e dei castighi nelle società umane.
Secondo la dottrina di san Tommaso, il fatto che una persona possieda qualità autentiche e sia riconosciuta e onorata come tale dalla società è un bene maggiore della salute o della ricchezza, ed è inferiore soltanto alla grazia di Dio, che trascende tutti i beni (cfr. IIa IIae, q. 129, a. 1, c.; IIa IIae, q. 129, a. 3, c.).
Così, privare i migliori degli onori ai quali hanno diritto è una flagrante ingiustizia, poiché significa infliggere un danno, e un danno gravissimo, proprio a coloro che meriterebbero il contrario.

Inoltre, l’assegnazione dei premi, di per sé, non inorgoglisce gli uomini veramente virtuosi, ma li sprona al progresso nella virtù. E quanto agli altri, non li deprime, ma li invita a una lodevole imitazione.
È quanto insegnò san Pio X nel Breve «Multum ad excitandos», del 7 febbraio 1905, relativo al Supremo Ordine della Milizia di Nostro Signore Gesù Cristo, abitualmente chiamato Ordine di Cristo, cioè il più alto Ordine onorifico della Santa Sede e, dunque, di tutta la Cristianità: «Le ricompense concesse al merito contribuiscono potentemente a suscitare nei cuori il desiderio di compiere atti generosi, poiché, se esse rivestono di gloria gli uomini che hanno meritato in modo singolare dalla Chiesa o dalla società, servono anche di stimolo per tutti gli altri, affinché seguano la medesima via di gloria e di onore. Secondo questo saggio principio, i Romani Pontefici, Nostri Predecessori, hanno considerato con speciale amore gli Ordini equestri, come altrettanti stimoli al bene. Per loro iniziativa, molti Ordini furono creati; altri, istituiti anteriormente, furono restaurati nella loro primitiva dignità e dotati di nuovi e maggiori privilegi».
In questo spirito, la Santa Chiesa ha stabilito varie onorificenze per incoraggiare i laici. E dispone anche di vari titoli onorifici per premiare i Sacerdoti: molto caratteristici sono il titolo di Monsignore e quello di Canonico onorario.
E in questo stesso senso la Chiesa ha cerimonie proprie per infliggere la nota d’infamia a chi la merita. Basti menzionare il terribile rituale della degradazione dei Sacerdoti, o nel Medioevo la cerimonia analoga che si faceva con i cavalieri divenuti indegni.
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Il nostro primo cliché rappresenta una placca dell’Ordine di Cristo, nella classe unica. In essa tutto, la forma, il colore, il fatto che debba essere portata ben visibilmente sul petto, manifesta l’intenzione della Chiesa di rendere visibili a tutti, e così proclamare in modo altisonante, i meriti del portatore. E l’altro cliché, riproducendo una xilografia datata 1565, mostra un cavaliere che viene degradato. La Cavalleria era un sacramentale. La degradazione del cavaliere si compiva, se non con l’intervento della Chiesa, con la sua piena approvazione. Nel cliché, il cavaliere, che ha perso il suo grado per qualche delitto infamante, è montato, per scherno, su una specie di cavallo di legno, che è una trave di recinto. In un angolo, tenuto da un paggio, sta il suo destriero, dal quale è già stato costretto a scendere. La cerimonia è a metà. Lo hanno già spogliato dell’elmo e dei guanti, gettati a terra. Due cavalieri in abito di cerimonia gli stanno ora togliendo le braccia dell’armatura, e così, pezzo per pezzo, gli toglieranno tutta l’armatura. Accalcato nel luogo dell’esecuzione, e perfino dall’alto delle finestre, il pubblico assiste inorridito ed edificato alla cerimonia.
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Reliquie di altri tempi, si dirà. No. Questa cerimonia, purtroppo laicizzata, sussiste in tutti gli eserciti moderni, sotto forma di degradazione del militare. E ancor oggi la Santa Chiesa applica pene d’infamia con grande vantaggio per la difesa della moralità pubblica, e al tempo stesso conferisce maternamente, in ogni momento, onori a laici ed ecclesiastici benemeriti.
Il conferimento di onorificenze è così noto e frequente, che gli esempi sono superflui.
In materia di applicazione di pene d’infamia, nel nostro omonimo colombiano, «El Catolicismo», del 25 aprile 1958, abbiamo trovato un significativo decreto dell’Em.mo e Rev.mo Signor Cardinale Arcivescovo di Bogotá, del quale pubblichiamo qui i passi essenziali:
«Noi, Crisanto Luque, Cardinale Presbitero della Santa Romana Chiesa, del titolo dei Santi Cosma e Damiano, per grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica Arcivescovo di Bogotá e Primate di Colombia,
Considerando:
1°) che il canone 2356 del Codice di Diritto Canonico dispone che “i bigami… sono ipso facto infami e, se disprezzano le ammonizioni dell’Ordinario e perseverano nel loro illecito concubinato, devono essere scomunicati o puniti con interdetto personale, a seconda della gravità della loro colpa”;
… 4°) che per mezzo di documenti pubblici si è provato che il Dr. Hernando Diaz Rubio e la Sig.ra Olga Pardo Pardo hanno contratto tra loro il cosiddetto matrimonio civile, in Ibarra, Ecuador, … essendo il Dr. Diaz Rubio legato dal vincolo di un matrimonio precedente, e avendone la Sig.ra Pardo Pardo piena conoscenza;
Dichiariamo:
1°) … per il fatto stesso di aver tentato di contrarre tra loro il cosiddetto matrimonio civile, sono infami e soggetti a tutte le conseguenze canoniche dell’infamia di diritto (canoni 2356 e 2294, § 1°, del Codice di Diritto Canonico);
… 3°) si notifichi questo decreto ai colpevoli, ai quali si ricorda così il dovere che hanno di separarsi, con la comminatoria che saranno scomunicati se persevereranno nel loro illecito concubinato; e si pubblichi per mezzo della stampa affinché produca gli effetti sociali che deve produrre».
Le parole in grassetto figurano così nel testo di «El Catolicismo».
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In sintesi, conferire ricompense pubbliche e infliggere pene infamanti pubbliche è conforme alla morale e alla pratica della Santa Chiesa. E una misura pedagogica che prescinda da ciò non può essere ritenuta, a nostro avviso, né efficace né ben ispirata.

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